Si ha tempo fino al 4 novembre.
Parte la presentazione delle istanze per ottenere il c.d. “bonus sanificazione“, introdotto dal decreto “Sostegni-bis”.
Il provvedimento 15 luglio 2021 contiene l’approvazione del modello e definisce le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Chi può usufruire del bonus sanificazione?
Ne sono beneficiari gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – e le strutture ricettive extraalberghiere a carattere non imprenditoriale.
Il credito spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Per accedervi è necessario comunicare alle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute in questi tre mesi, utilizzando il modello che è nel sito Internet dell’Amministrazione finanziaria.
Come inviare la comunicazione
La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente o da un intermediario, dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
Si potrà utilizzare il servizio web nell’area riservata del sito delle Entrate o i tradizionali canali telematici dell’Agenzia.
Entro 5 giorni l’Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o lo scarto, con
l’indicazione delle relative motivazioni.
Come utilizzare il bonus sanificazione?
Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, tramite modello F24 da presentare online mediante i servizi telematici dell’Agenzia.
Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con provvedimento, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle
risorse disponibili.

