Arrivano dall’Inps le istruzioni per l’esonero contributivo totale under 36. Riguardano solo il primo anno di applicazione, fino al 31 dicembre 2021; per il secondo si dovrà attendere l’autorizzazione Ue.
I datori di lavoro che stanno fruendo, per gli stessi soggetti, delle meno proficue agevolazioni per gli under 35 e Decontribuzione Sud, possono accedere alla nuova più conveniente restituendo quanto avuto.
L’esonero, in breve:
- riguarda i soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età;
- per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
- è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi (ai fini pensionistici);
- nel biennio 2021-2022;
- per un periodo massimo di 36 mesi;
- nel limite di importo di 6.000 euro annui.
La durata dell’agevolazione è estesa a 48 mesi in caso di assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Si ricorda che ad istituire l’agevolazione contributiva totale per i datori di lavoro privati è la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 10-15, L. 30 dicembre 2020, n. 178).
L’ok della Commissione Ue per il primo anno
La Commissione Europea – decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021 – ha autorizzato la concessione dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del Temporary Framework).
L’Inps, dopo le indicazioni fornite con la circolare 12 aprile 2021, n. 56, con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 fornisce le istruzioni per la fruizione dell’agevolazione relativamente alle assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Chiarimenti. Ammessi e non all’under 36
Sono ammessi i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Restano escluse la Pubblica amministrazione e le imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni.
L’agevolazione non può trovare applicazione per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico.
Non cumulabilità
L’esonero non è cumulabile:
con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni;
con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. Svantaggiate;
per il periodo di applicazione della misura non è possibile usufruire, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud.
Restituire il vecchio per fruire del nuovo
Nel caso in cui l’azienda stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla Legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO” e applicare il nuovo esonero.
Si ricorda che GECO è l’esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2019 e 2020, di giovani fino a 35 anni di età (ex articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Allo stesso modo, nel caso in cui i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, della Decontribuzione Sud – ex articolo 1, commi da 161 a 168, della Legge di Bilancio 2021 – devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud 2021 già fruite.
Infine, i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Sitografia
www.inps.it
www.lavoro.gov.it

