Una su tutte, la FAQ del Governo su “Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge”. In risposta: il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa.
La cifra va da 400 a 1.000 euro.
Ebbene, come evitarla? Semplice: rispettando (ogni amministrazione/azienda) le indicazioni su come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nei settori pubblico e privato; anche (anzi, soprattutto) in ambito privacy. Anche perché nell’individuare le modalità di verifica i datori di lavoro vengono lasciati fondamentalmente autonomi.
A tal fine, non solo l’app “Verifica C19”, anche altre specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni saranno rese disponibili per i datori di lavoro.
Saltando da una FAQ all’altra, sintetizziamo ora quella che risponde alla doppia domanda: “Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?“.
Il lavoratore, che sia nel pubblico o nel privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass.
Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Sarà sempre il datore a dover effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa, perché il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.
Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata.
I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.
Son chiare, dunque, le indicazioni che le risposte istituzionali danno in vista della deadline fissata al 15 ottobre 2021, giorno a partire dal quale le inadempienze verranno (o potranno essere) punite.
Sitografia
www.governo.it

