L’articolo 42 del dl n. 73/2021 (Sostegni-bis), prevede la concessione di un’indennità di 1.600 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattate dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
L’articolo 69, comma 1, del medesimo decreto prevede, invece, la concessione di un’indennità una tantum di 800 euro in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nell’anno 2020.
L’articolo 69, comma 6, a sua volta prevede, infine, la concessione di un’indennità una tantum pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative.
La circolare INPS n. 90 del 29 giugno 2021 ha fornito le istruzioni amministrative sulle indennità in favore dei suddetti lavoratori.
Gli esiti della domanda sono consultabili sul sito dell’INPS attraverso il servizio denominato “Indennità Covid-19 (decreto Sostegni Bis 2021)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con le proprie credenziali.
Indennità COVID: per le istanze di riesame?
Con il messaggio n. 3530/2021, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
L’Istituto precisa che, in attuazione della previsione di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni-bis, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già beneficiato dell’indennità di cui all’articolo 10 del dl n. 41/2021, non hanno dovuto presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum, ma la relativa indennità è stata erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità precedenti.
Sitografia
www.inps.it

