Dal 1° gennaio 2021, in conseguenza delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, legge n. 178/2020), cambiano regole tecniche e termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere (articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127/2015).
Le nuove modalità sono definite dal provvedimento n. 293384/E/2021, che aggiorna le specifiche tecniche approvate con un provvedimento AdE del 2018.
Come cambiano i dati
Così, se prima le opzioni (alternative) per le comunicazioni dirette all’Agenzia delle entrate, relative alle operazioni transfrontaliere, erano due – la prima richiedeva la predisposizione e la trasmissione trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso soggetti stranieri nel trimestre di riferimento; la seconda la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale – con le modiche introdotte dalla legge di bilancio 2021, dal 1° gennaio 2022 le informazioni sui trasferimenti transfrontalieri dovranno essere trasmesse necessariamente attraverso il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.
Per le prime, l’invio deve avvenire entro la scadenza di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, c’è tempo fino al quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o della sua effettuazione.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

