L’INL e il Ministero del Lavoro forniscono alcuni chiarimenti sulla nuova modulistica – modello UNI Distacco UE – in uso per la comunicazione preventiva dei distacchi transnazionali disciplinati dalle nuove regole.
Con la nota 1659 del 29 ottobre 2021, vengono puntualizzate: le Regole di trasmissione; i Tempi di trasmissione; il Regime sanzionatorio.
Sono interessate le fattispecie: distacco a catena e distacco di lunga durata.
Si ricorda che dal 2 novembre 2021 è disponibile, nel portale http://servizi.lavoro.gov.it, la nuova versione della procedura telematica “Distacco transnazionale”. L’INL ha già diffuso i primi chiarimenti con la circolare 2 del 19 ottobre 2021.
Alcune date:
- il decreto è entrato in vigore il 31 ottobre 2021 (giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale del Ministero del lavoro);
- le disposizioni contenute nel decreto si applicano a partire dai distacchi in essere alla data di entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2021);
- per i distacchi già in essere alla data di entrata in vigore del decreto, la comunicazione di notifica motivata per i distacchi di lunga durata dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 30 novembre) ed il periodo di dodici mesi ivi previsto si calcola a far data dal 30 luglio 2020;
- dalla data di entrata in vigore del decreto è abrogato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 10 agosto 2016.
Distacchi in essere ma successivi al 30 luglio 2020
Per i distacchi avviati successivamente al 30 luglio 2020 e in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto, la notifica di lunga durata – in riferimento a distacchi che abbiano durata eccedente i 12 mesi – va comunicata tramite le nuove funzionalità messe a disposizione dall’applicativo, entro 30 giorni dall’efficacia del D.M.
Ciò anche nel caso in cui il periodo di durata del distacco tenga conto di eventuali sostituzioni intervenute nei termini chiariti dalla circolare 2/2021, sempre a decorrere dal 30 luglio 2020.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i distacchi già cessati al momento dell’entrata in vigore del D.M. n. 170 del 6 agosto 2021.
Distacchi transnazionali, regime sanzionatorio
La nota premette che restano le sanzioni amministrative ex art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 136/2016 per il mancato rispetto, da parte del prestatore di servizi, degli obblighi di comunicazione.
Ma l’importo da 100 a 500 euro è stato aumentato del 20% – ex art. 1, comma 445 lett. d) punto n. 1, della L. n. 145/2018 – risultando la sanzione pari ad una somma da 180 a 600 euro:
- per ciascuna violazione;
- per ogni lavoratore interessato;
- con limite complessivo fissato in 150.000 euro.
È applicabile l’istituto della diffida obbligatoria ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Sitografia
www.ispettorato.gov.it
www.ance.it

