Il sistema di “track and tracing” impiegato in sede di “Patent box” non garantisce un livello di accuratezza tale da permettere la rilevazione e l’imputazione dei costi effettivi né sui singoli redditi percepiti, né sui singoli soggetti da cui provengono tali redditi, in contrasto con la finalità dell’articolo 165 del TUIR a mente del quale “La determinazione del credito d’imposta e le nuove particolari modalità di suo utilizzo […] si applicano relativamente a ciascuna controllata estera, anche se dette controllate sono residenti nello stesso Paese”.
Infatti:
- come previsto dalla Relazione Illustrativa al Decreto Patent Box (pag. 7), nella fase iniziale di ingresso nel regime, il rapporto è calcolato in modo aggregato “considerando i costi qualificati e i costi complessivi come grandezze aggregate, vale a dire senza distinzione per singolo IP”;
- le regole di rilevazione dei costi che compongono il cd “nexus ratio“, individuate dall’Azione 5 del Progetto BEPS, differiscono rispetto a quelle utilizzate nella determinazione del reddito d’impresa;
- e, i costi che concorrono alla formazione del nexus ratio non sono quelli relativi alla formazione del reddito agevolabile ma “quelli afferenti alle attività di ricerca e sviluppo indicate nell’articolo 8 del decreto Patent Box. Per espressa previsione sono esclusi gli interessi passivi, le spese relative agli immobili, i costi che non possono essere direttamente collegati a uno specifico bene immateriale”.
Il principio di diritto n. 15/E/2021 ne fa derivare che: da un lato, i criteri utilizzati per la determinazione del nexus ratio risultano, senza dubbio, idonei a determinare la percentuale effettiva di esclusione dal reddito afferente all’agevolazione da Patent box su cui parametrare la riduzione delle imposte estere ai sensi dell’articolo 165, comma 10, del TUIR; dall’altro, gli stessi non possono essere validamente utilizzati per determinare, in modo analitico, l’ammontare del reddito estero da inserire nel rapporto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
No al track and tracing, sì al criterio di assunzione “al lordo” del reddito estero
Si deve, pertanto, ritenere che il sistema di track and tracing predisposto ai fini Patent box, non risulti di per sé idoneo a superare “(…) le obiettive difficoltà nella
determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali (…)” e che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 165, comma 1 del TUIR, non possa considerarsi derogato, per i soggetti che beneficiano dell’agevolazione Patent box, il criterio di assunzione “al lordo” del reddito estero.
Quel criterio, oltre a garantire una risposta più efficace contro il fenomeno della doppia imposizione, risulta, peraltro, maggiormente coerente con l’interpretazione delle disposizioni convenzionali contenute nell’articolo 23 del Modello di Convenzione OCSE, nonché con le stesse finalità dell’articolo 165 del TUIR.
La sua adozione garantisce, infatti, una perfetta simmetria tra la misura del reddito tassato all’estero e l’ammontare del reddito sul quale viene riconosciuto il
credito d’imposta.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

