I revisori legali che il decreto fiscale (n. 146/2021) ha incluso tra gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali determina che, per effetto del richiamo operato da altri provvedimenti di legge, essi possano anche rilasciare, in determinate circostanze, il visto di conformità.
L’articolo 5, comma 14, del “collegato fiscale”, intervenendo sull’articolo 3, lettera a) del Dpr n. 322/1998, inserisce infatti gli iscritti nel registro dei revisori legali tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni annuali mediante il servizio Entratel.
Su richiesta dei contribuenti, con riferimento alle dichiarazioni da loro predisposte, i revisori possono – come detto – rilasciare anche il visto di conformità dei dati indicati alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili nonché di queste ultime alla documentazione contabile.
Invio delle dichiarazioni. A chi faranno compagnia i revisori?
Gli iscritti nel registro dei revisori legali si aggiungono ai soggetti già incaricati della presentazione in via telematica delle dichiarazioni fiscali utilizzando il canale Entratel dell’Amministrazione finanziaria, ovvero:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- altri incaricati individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze (il Dm 12 luglio 2000 ha aggiunto, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, gli iscritti negli albi degli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili ex Dlgs 88/1992).
Per il visto di conformità si può, ora, chiedere anche ai revisori legali
Ai fini del rilascio del visto di conformità, i revisori legali possono essere chiamati in causa in specifiche occasioni:
- in caso di utilizzo in compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 5mila euro annui. In tale fattispecie, è previsto l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito;
- in caso di utilizzo in compensazione di crediti riguardanti le imposte sui redditi e relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5mila euro annui. Anche in questa ipotesi, occorre richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito;
- per ottenere il rimborso dei crediti Iva di ammontare superiore a 30mila euro. In tale circostanza, l’avente diritto al rimborso, anziché prestare la prescritta garanzia a tutela dell’erario, può previamente presentare la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito chiesto a rimborso con il visto di conformità apposto;
- quando si sceglie, in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione spettante per gli interventi agevolabili con il Superbonus del 110%, lo sconto in fattura o la cessione del corrispondente credito d’imposta. In questo caso, è disposto che il contribuente debba richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio fiscale.
Sitografia
www.fiscooggi.it

