È stato approvato ed è in vigore il Regolamento Cndcec per la formazione dell’Elenco di esperti sulle misure urgenti in materia di crisi d’impresa, risanamento aziendale e giustizia (legge sulla crisi d’impresa, n. 147 del 21 ottobre 2021).
Presso le CCIAA dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è costituita la commissione che nomina l’esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell’Elenco, secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale.
Nel documento è chiarito che:
- ai fini del primo popolamento dell’Elenco, l’aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini territoriali alla CCIAA è continuo fino al 16 maggio 2022;
- a partire dal 17 maggio 2022 l’aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini territoriali alla CCIAA avviene con cadenza annuale.
Dà l’annuncio dell’approvazione agli ordini territoriali l’informativa Cndcec 102 dell’8 novembre 2021.
Dunque, sono fissate modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini locali e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il regolamento disciplina:
- le modalità di raccolta e verifica della documentazione necessaria per la richiesta di iscrizione all’elenco degli Esperti da parte degli Ordini territoriali;
- le caratteristiche dell’obbligo formativo necessario per l’iscrizione all’elenco degli esperti;
- l’attività istruttoria ed i controlli che gli Ordini territoriali dovranno effettuare al fine di accogliere/respingere la domanda di iscrizione dei professionisti interessati;
- le modalità di aggiornamento dei dati relativi alla formazione dell’Elenco;
- le procedure per l’organizzazione e l’accreditamento dei corsi valevoli per l’obbligo formativo richiesto dall’art. 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118.
Chi può chiedere di essere inserito nell’Elenco
Possono essere inseriti nell’Elenco esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118:
- gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
- coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
La formazione che dà diritto all’iscrizione
L’iscrizione all’elenco è subordinata anche al possesso di una specifica formazione, di almeno 55 ore, prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.
La formazione è necessariamente articolata come di seguito.
- Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi – Ore 4;
- Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale – Ore 4;
- La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma – Ore 3;
- La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento – Ore 5;
- La redazione di un piano di risanamento – Ore 5;
- Il protocollo di conduzione della composizione negoziata – Ore 7;
- La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze – Ore 10 totali (Ore 2: Fase della preparazione; Ore 3: Gestione delle trattative I parte; Ore 3: Gestione delle trattative II parte; Ore 2: Laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche);
- Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie – Ore 4;
- Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali – Ore 4;
- La stima della liquidazione del patrimonio – Ore 4;
- L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell’articolo 11 – Ore 5.
Corsi di enti formatori non riconosciuti dal Cndcec
L’obbligo formativo può essere assolto attraverso la partecipazione a qualunque corso di formazione che risulti conforme alla IV Sezione del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, organizzato da enti formatori riconosciuti dal Consiglio Nazionale oppure non riconosciuti e conseguentemente non accreditati dallo stesso.
Nel caso, l’Ordine, in sede di valutazione della domanda di iscrizione, dovrà verificare la conformità del corso.
Si ricorda, inoltre, che la frequenza di corsi non accreditati dal Consiglio Nazionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo imposto agli iscritti nell’albo, consente solo la maturazione dei crediti per attività particolari previsti dall’art. 16, lettera p) del regolamento FPC.
Sitografia
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