Si ricorderà che é arrivato il sì della Commissione europea all’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate e per la trasformazione dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
La misura è prevista dalla Legge di bilancio 2021, art. 1, c. da 16 a 19.
L’autorizzazione è il risultato di un’intensa interlocuzione con il Ministero del Lavoro e con il supporto della Rappresentanza Permanente presso l’Unione Europea.
Il suo scopo principale é ridurre il costo del lavoro, in considerazione delle gravi difficoltà socio economiche a carico dei datori di lavoro privati che la previsione normativa vuol anche incentivare ad assumere donne nella fase post pandemica.
Lo ha reso noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tra i comunicati pubblicati sul sito internet.
L’Inps ha fornito le modalità operative per l’utilizzo del beneficio con il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021.
L’assunzione porta un esonero contributivo totale
L’incentivo, ricorda la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nel nuovo approfondimento dell’11.11.2021, prevede l’esonero totale dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo annuo di seimila euro, che nel biennio 2021-2022 assumano donne svantaggiate o trasformino i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Specificano: l’esonero contributivo opera, nel periodo di applicazione transitoria, quale incremento della riduzione contributiva già prevista dall’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 – cd. legge Fornero. Pertanto, ai fini della disciplina applicabile, ove non diversamente regolato dal richiamato art. 1, c. da 16 a 19, della legge n. 178/2020, occorre fare riferimento alle disposizioni normative e ai documenti di prassi già intervenuti sulla legge n. 92/2012.
La Fondazione Studi era già intervenuta in materia con l’approfondimento del 19 gennaio 2021.
Oggi aggiunge un’analisi aggiornata della disciplina dell’incentivo alla luce delle interpretazioni dell’Inps, delle modifiche apportate da ultimo il 28 gennaio 2021 alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 (cd. Temporary Framework), nonché dell’autorizzazione della Commissione Europea del 27 ottobre 2021.
Nel documento dei Consulenti viene rimarcato che l’autorizzazione è stata concessa limitatamente al 2021.
Per il 2022 occorrerà invece attendere una nuova autorizzazione della Commissione secondo la disciplina sugli aiuti di Stato (articoli 107 e seguenti del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea), salvo proroghe di durata del Temporary Framework.

