Profili meritevoli di ulteriore approfondimento
Cala la mannaia delle criticità sollevate dal Garante Privacy sulla semplificazione per il controllo del Green pass nei luoghi di lavoro introdotta nell’iter di conversione del Dl 127/2021 (decreto Green pass lavoratori). Il testo del Ddl 2394, con modificazioni, è all’esame della Camera, essendo stato licenziato il 10 novembre 2021 dal Senato.
L’11 novembre 2021, l’Authority ha inviato al Parlamento ed al Governo una segnalazione in merito alla novità, introdotta al Senato, sulla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato (la stessa facoltà è prevista per i magistrati), di copia della certificazione verde al datore di lavoro, con la conseguente esenzione dai controlli per tutta la durata della validità del certificato.
Vi sono indicati “profili meritevoli di un ulteriore approfondimento”.
Il Garante spiega le criticità
Tra i rilievi mossi l’assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato: non consentirebbe la rilevazione di un’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all’intestatario del certificato, in contrasto, peraltro, con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali.
La dinamicità e potenziale variabilità della condizione sanitaria del soggetto è, dunque, difficilmente “cristallizzabile” in una presunzione di validità della certificazione, insensibile a ogni eventuale circostanza sopravvenuta ed esige, di contro, un costante aggiornamento con corrispondenti verifiche, reso possibile solo mediante la piattaforma nazionale DGC in base alle risultanze diagnostiche eventualmente sopravvenute.
Ciò rende anche il trattamento dei relativi dati non del tutto proporzionato (perché non pienamente funzionale rispetto) alle finalità perseguite.
Altro nodo è quello della legittimazione della conservazione (di copia) delle certificazioni verdi: contrasta con il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953, che, per l’utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone:“Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l’accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento”.
Tale divieto è funzionale, essenzialmente, a garantire la riservatezza non solo dei dati sulla condizione clinica del soggetto (in relazione alle certificazioni da avvenuta guarigione), anche delle scelte da ciascuno compiute in ordine alla profilassi vaccinale: dalla scadenza della certificazione può evincersi anche il presupposto di rilascio della stessa, ciascuno dei quali (tampone, guarigione, vaccinazione) determina un diverso periodo di validità del Green pass.
In tal modo, dunque, una scelta quale quella sulla vaccinazione – così fortemente legata alle intime convinzioni della persona – verrebbe privata delle necessarie garanzie di riservatezza, con effetti potenzialmente pregiudizievoli in ordine all’autodeterminazione individuale (con riguardo all’esigenza di evitare possibili discriminazioni in ragione della scelta vaccinale, cfr. anche risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa).
Infine, per il Garante la prevista ostensione (e consegna) del certificato verde a un soggetto, quale il datore di lavoro, al quale dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali, pare poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati sia dalla normativa giuslavoristica (artt. 88 Reg. Ue 2016/679; 113 d.lgs. 196 del 2003; 5 e 8 l. n. 300 del 1970; 10 d.lgs. n. 276 del 2003).
Il fatto che la consegna sia facoltativa non può essere ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell’asimmetria che caratterizza il rapporto lavorativo stesso (C 43 Reg. UE 2016/679).
Naturalmente, poi, la conservazione dei certificati imporrebbe l’adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento dei dati, con un non trascurabile incremento degli oneri (anche per la finanza pubblica, relativamente al settore pubblico).

