L’Inps, con la circolare n. 178 del 26 novembre 2021, fornisce chiarimenti sul riconoscimento dell’esenzione ai fini fiscali delle somme liquidate in forma anticipata dell’indennità NASpI per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Autoimprenditorialità e NASpI
Ex D.lgs 22/2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione spettante e non ancora erogata:
- per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
- per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio.
La circolare Inps precisa che:
- il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale;
- la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione di disoccupazione NASpI si considera non imponibile ai fini Irpef se la stessa è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
- nel caso in cui l’assicurato che ha percepito la NASpI in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una società cooperativa instauri – prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI – un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro diverso dalla cooperativa di cui ha sottoscritto una quota, questi è tenuto alla restituzione dell’intera somma percepita a titolo di anticipazione NASpI.
Esenzione Irpef, adempimenti del richiedente
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 155130 del 17 giugno 2021, ha disposto che i lavoratori che intendano richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione NASpI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sono tenuti, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, ad allegare alla domanda di anticipazione i seguenti documenti:
- attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
- stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Quanto alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà menzionata, dovrà essere allegata alla domanda di anticipazione unitamente all’altra documentazione elencata.
Pertanto, in assenza di tutta la richiamata documentazione, il richiedente la prestazione non potrà beneficiare dell’esenzione ai fini fiscali, ma la domanda di anticipazione NASpI verrà comunque istruita, e, in caso di accoglimento, le somme erogate saranno regolarmente soggette alla tassazione prevista per l’anticipazione NASpI in un’unica soluzione.
Sitografia
www.inps.it

