Le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (divieto di licenziamento), non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, operando quindi di fatto una risoluzione consensuale.
L’accordo, però, deve essere stato stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
I lavoratori che aderiscono alla suddetta tipologia di accordo collettivo aziendale, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, possono comunque accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Questi i principali chiarimenti dell’Inps nella circolare n. 180 del 1° dicembre 2021, sull’indennità NASpI e la risoluzione del rapporto di lavoro, incentivata nell’ambito di un accordo collettivo aziendale, durante il periodo di vigenza delle preclusioni e sospensioni dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, ex Dl 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2020.
Conta la proroga del divieto di licenziamento
Nella circolare si precisa che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021, data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto i suoi effetti.
Pertanto, per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di adesione a un accordo collettivo aziendale, con decorrenza successiva al 30 giugno 2021, la possibilità di accedere alla prestazione NASpI è ammessa esclusivamente se detta cessazione è intervenuta con un datore di lavoro per il quale è ancora vigente, nei termini come sopra specificati, il divieto di licenziamento.
Se la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta con decorrenza successiva al 30 giugno 2021 e con un datore di lavoro per il quale il divieto di licenziamento è venuto meno dalla data del 1° luglio 2021, l’accesso alla prestazione NASpI è ammessa solo per le ipotesi ordinarie di cessazione del rapporto di lavoro.
Divieto licenziamento. Le date spartiacque delle proroghe
Limitatamente al periodo di vigenza del divieto di licenziamento, è prevista un’ipotesi di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI che si caratterizza per la presenza di un accordo collettivo aziendale tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro tra le stesse intercorso.
Sulla tematica l’Istituto ha già fornito indicazioni con il messaggio n. 4464 del 2020: l’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi collettivi aziendali in argomento è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Per il permanere dello stato di crisi connesso all’emergenza Covid-19, la disposizione del divieto di licenziamento è stata prorogata dal decreto Sostegni fino alla data del 30 giugno 2021.
Lo stesso decreto e decreti successivi hanno previsto per determinati datori di lavoro alcune deroghe a tale divieto, mantenendo la possibilità di procedere alla risoluzione di rapporti di lavoro a seguito della stipula di accordi collettivi aziendali da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono agli stessi, fino al 31 ottobre 2021.
Pertanto, la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, oltre la data del 30 giugno 2021, è al momento legislativamente prevista per le seguenti casistiche e fino alla data per ciascuna riportata:
– fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro privati che, avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, nonché le aziende che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto Sostegni;
– al massimo fino al 31 dicembre 2021:
- per i datori di lavoro privati che avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 146 del 2021, ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (cfr. l’art. 11, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 146 del 2021);
- per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15, che, avendo presentato domanda, sono autorizzati al trattamento CIGO COVID ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis e dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 146 del 2021 (cfr. l’art. 50-bis, commi 4 e 5, del decreto Sostegni-bis e l’art. 11, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 146 del 2021);
- per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento ordinario di integrazione salariale COVID per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021 (cfr. l’art. 3, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 103 del 2021);
- per i datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021 che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sono autorizzati – previa domanda – ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo (cfr. l’art. 40, commi 3 e 4, del decreto Sostegni-bis);
- per i datori di lavoro che, avendo presentato domanda – ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 – sono autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015 per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (cfr. l’articolo 40-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis);
- per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero di cui all’articolo 43 del decreto Sostegni-bis (cfr. l’art. 43, comma 2, del decreto Sostegni-bis).
Sitografia
www.inps.it

