In una operazione di riorganizzazione aziendale transfrontaliera, nulla normativamente impedisce l’utilizzo – ad opera della società trasferita – della partita Iva già attribuita alla sua stabile organizzazione in Italia.
Purché, tuttavia, vengano comunicate eventuali modifiche da eseguire ai sensi dell’articolo 35 del Dpr n. 633/1972 (risposta n. 800/E del 3 dicembre 2021).
Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste norma che disciplini espressamente il trasferimento della sede legale di una società all’estero (e viceversa).
In virtù del principio di reciprocità, alle società straniere sono riconosciuti gli stessi diritti previsti per le società italiane se il loro Paese d’origine riconosce tali diritti anche in favore delle società italiane.
Ancora: l’articolo 25, comma 3 della legge n. 218/1995 stabilisce che “I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati”.
Dalla riorganizzazione aziendale transfrontaliera deve risultare continuità
Conseguentemente, il trasferimento della sede legale in Italia di un soggetto estero può avvenire in continuità giuridica, senza alcuna estinzione o liquidazione della società, purché tale continuità sia riconosciuta anche nello Stato estero di provenienza; è necessario, cioè, che il trasferimento della sede legale all’estero non costituisca in detto Paese un evento estintivo.
A supporto dell’interpretazione, nelle risposte n. 73/2018 e n. 336/2020 è stata specularmente ammessa la possibilità, per una stabile organizzazione di una società italiana trasferitasi all’estero, di continuare ad operare in continuità in Italia con il codice fiscale e la partita Iva già appartenuti alla società.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

