E’ in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 294 dell’11 dicembre 2021 – il decreto legge n. 209/2021 che, in vigore proprio da sabato, in un’ottica di sostegno e agevolazione, reca misure urgenti finanziarie e fiscali.
Il provvedimento reca l’assegnazione di nuove risorse: al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (Rfi – Rete ferroviaria italiana) a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale; per l’acquisto di vaccini e farmaci destinati alla prevenzione e cura del Covid 19; per lo svolgimento delle attività di pubblica sicurezza da parte delle forze di polizia e delle forze armate connesse al contenimento del contagio da coronavirus.
Del Cfp beneficiano anche i carichi pendenti
Consta di 5 articoli. Nel dettaglio, l’articolo 3 “solleva” i beneficiari dei sostegni a fondo perduto dall’applicazione della procedura relativa al blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 48-bis del Dpr n. 602/1973, in base alla quale il soggetto pagatore (amministrazioni pubbliche, comprese le agenzie fiscali, e società a prevalente partecipazione pubblica), prima di effettuare, a qualsiasi titolo, il pagamento di un importo superiore a 5mila euro nei confronti di privati e imprese, deve attuare una verifica di fedeltà fiscale.
E’ norma di interpretazione autentica, perciò ha efficacia retroattiva. Ne consegue che, se la procedura di verifica è già stata attivata, l’agente della riscossione non è tenuto a rispondere all’eventuale richiesta del soggetto pubblico (l’Agenzia delle entrate); viceversa, se l’Ader ha già accertato e comunicato l’inadempienza del beneficiario, i contributi devono comunque essere corrisposti.
Sitografia
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