Il “Congedo parentale SARS CoV-2” (art. 9, dl n. 146/2021, appena convertito in legge), è destinato ai genitori lavoratori dipendenti, ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.
Ne beneficiano anche i genitori lavoratori affidatari o collocatari.
Può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 3, c. 3, l. n. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.
Per i periodi di astensione fruiti, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo; i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, la norma (art. 9, c. 4, dl n. 146/2021) stabilisce il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto (le domande di astensione vanno presentate ai datori di lavoro, non all’Inps).
Con circolare n. 189/2021, l’Istituto ha reso note le istruzioni amministrative in materia; con il messaggio n. 4564/2021 fornisce, invece, le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per lavoratori dipendenti.
La domanda che riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato può essere presentata anche per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.
Presentazione dell’istanza di congedo per i lavoratori dipendenti
La domanda va presentata in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID di almeno II livello, della CIE o della CNS;
- Contact center integrato al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (a pagamento da rete mobile);
- Istituti di Patronato.
Per presentare l’istanza occorre utilizzare la procedura per l’acquisizione delle Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità, selezionando le voci “Congedo Parentale” o “Congedo Parentale su Base Oraria”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità.
Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:
- selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” nella pagina “Tipo richiesta”, cliccare quindi su AVANTI;
- spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su AVANTI;
- indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su AVANTI;
- procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021 (cfr. il paragrafo 6 della circolare n. 189/2021).
Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”; per la modalità oraria l’opzione “Richiesta per congedo su base oraria”.
Inoltre, nella domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria, il genitore dovrà dichiarare:
- il numero di giornate intere di “Congedo parentale SARS CoV-2” da fruire in modalità oraria;
- il periodo all’interno del quale tali giornate sono fruite in modalità oraria.
Il lasso all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo parentale SARS CoV-2”, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, se il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo parentale SARS CoV-2” sia a cavallo tra due o più mesi, dovranno essere presentate due o più domande.
Considerato, infine, che l’indennizzo del “Congedo parentale SARS CoV-2” continua a essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di “Congedo parentale SARS CoV-2” sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno di “Congedo parentale SARS CoV-2” all’interno di un arco temporale di riferimento (dalla data “x” alla data “y”) nello stesso mese solare.
Sia per il “Congedo parentale SARS CoV-2” a giornata intera sia per quello con fruizione in modalità oraria, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all’interno dell’arco temporale previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021.
Con successivo messaggio, all’esito del rilascio degli aggiornamenti in corso sulla relativa procedura, saranno comunicate le modalità per la presentazione delle domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori/lavoratrici autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti alla Gestione separata.
Sitografia
www.inps.it

