L’Inps interviene a rimediare alla situazione di incertezza che si è generata in sede di prima applicazione delle indicazioni (circolari n. 6 del 2020 e n. 54 del 2021) in ordine al diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996.
Nello specifico il nodo riguarda il riscatto con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, ex articolo 1, comma 23, della legge335/1995.
L’Istituto dispone l’annullamento della certificazione di opzione al sistema contributivo.
Il caso del riscatto e la soluzione in via eccezionale
Il messaggio n. 4560 del 21.12.2021 tratta i casi di lavoratrici che non possono conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna, per effetto del pagamento, anche parziale, dell’onere di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996, determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – conseguente all’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo.
Infatti, le circolari n. 6 del 2020 e n. 54 del 2021 indicano che è possibile fruire del riscatto di periodi descritti:
- sia in caso di esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo precedente o contestuale alla presentazione della domanda di riscatto;
- sia in caso di richiesta di pensione anticipata c.d. opzione donna, contestuale alla predetta domanda di riscatto.
Tuttavia, a decorrere dal 2012 l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali, preclude l’accesso a pensione per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna.
E gli effetti sostanziali sono proprio:
l’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996;
ovvero il superamento del c.d. massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.
Opzione donna: riesame in autotutela dei provvedimenti di reiezione
Pur confermando le disposizioni richiamate, l’Inps ritiene opportuno tenere conto della situazione di incertezza che si è generata in sede di prima applicazione delle indicazioni e dall’esame delle casistiche rappresentate risulta evidente che le lavoratrici abbiano esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo con lo scopo di avvalersi del diverso metodo di calcolo dell’onere di riscatto, sebbene la loro volontà fosse orientata ad accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna.
Pertanto, l’Istituto dispone, in via d’eccezione, che:
- l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove la domanda di accesso a quest’ultima sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, sempre che risultino soddisfatte le ulteriori condizioni necessarie;
- sarà cura delle Strutture territoriali procedere, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, alla liquidazione della pensione anticipata c.d. opzione donna, previo annullamento della certificazione di opzione al sistema contributivo.
Le altre condizioni sono:
- perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) prescritti per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
- esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto, in data anteriore a quella di pubblicazione del messaggio in oggetto.
Resta in ogni caso ferma la facoltà per le lavoratrici di conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna avvalendosi del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – in caso di contestuale presentazione delle rispettive domande di pensione e di riscatto, previa eventuale rinuncia all’opzione al sistema contributivo, sempre che tale opzione non abbia già prodotto effetti sostanziali.
Alla luce di quanto illustrato, si invitano le Strutture territoriali a procedere all’esame delle domande di pensione anticipata c.d. opzione donna dando attuazione alle indicazioni contenute nel presente messaggio e a provvedere, su istanza di parte, al riesame in autotutela dei provvedimenti di reiezione.
Sitografia
www.inps.it

