Il Ministero del Lavoro spiega le novità della Legge bilancio 2022 apportate alla normativa ordinaria in materia di Ammortizzatori sociali. Si specifica che il riordino non coinvolge in modo significativo la disciplina della CIGO che, quindi, non subisce sostanziali modifiche, né sul fronte normativo né su quello regolamentare.
Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: trattamento di integrazione salariale anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato senza più circoscrivere l’intervento ad una sola tipologia di tale rapporto di lavoro.
Con gli interventi di riordino viene anche ridefinito il c.d. meccanismo della condizionalità, con l’obiettivo di assicurare ai lavoratori coinvolti in programmi di CIGS la possibilità di migliorare e riqualificare le proprie competenze, pur in costanza ancora di rapporto di lavoro con l’impresa, ed essere quindi potenzialmente impiegabili anche in altre aziende.
I lavoratori beneficiari di CIGS autorizzata per le diverse causali, allo scopo di mantenere o di sviluppare le competenze, prima che si concludano le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, devono partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione che possono essere finanziati anche con l’intervento di fondi interprofessionali.
La prima circolare del ministero del Lavoro
La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 – legge Bilancio pubblicata in gazzetta ufficiale 310/21 – dispone un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali innovando le disposizioni relative sia agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sia agli ammortizzatori riconoscibili in caso di disoccupazione involontaria.
Con la circolare 1 del 3 gennaio il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per l’accesso al trattamento di integrazione salariale in genere e, in particolare, a quello straordinario.
Le tutele dalla cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese a tutte le imprese (con più 15 dipendenti) che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. In tal modo, l’integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo.
Nella circolare si ricorda che:
- nelle ipotesi in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia autorizzato il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS della prestazione di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza dell’autorizzazione, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione (trascorsi tali termini, senza l’adempimento dei citati obblighi di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro);
- a carico delle imprese un contributo addizionale obbligatorio dovuto in caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni, sia straordinaria che ordinaria.
Riordino ammortizzatori. Modifiche
Sono state apportate modifiche ed integrazioni a decreto legislativo n. 148, del 14 settembre 2015.
Le novità incidono sulle disposizioni in merito:
- alla platea dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale;
- alle causali di intervento;
- alla misura del trattamento di integrazione salariale- ordinario e straordinario;
- alla misura della contribuzione addizionale;
- alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Decorrenza delle modifiche degli ammortizzatori
Sono in vigore dal 1°gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022.
Le suddette innovazioni non trovano applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione /sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.
Platea allargata per i nuovi ammortizzatori
È ampliata la platea dei lavoratori quali possibili beneficiari delle integrazioni salariali.
Con le modifiche, si dispone esplicitamente che nelle ipotesi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, decorrenti dal 1°gennaio 2022, possono essere destinatari del trattamento oltre ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato – ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti – anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Dunque, il trattamento di integrazione salariale è un diritto anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato senza più circoscrivere l’intervento ad una sola tipologia di tale rapporto di lavoro.
Ciò vale anche per gli apprendisti alle dipendenze di datori di lavoro rientranti sia nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), per le causali ordinarie.
Si precisa, che non deve essere pregiudicato – nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – il completamento del percorso formativo.
Tra requisiti e computo. Le altre novità
Cambiano anche il requisito di anzianità di effettivo lavoro, che passa da 90 a 30 giorni, e il computo dei lavoratori dipendenti per l’accesso al trattamento di CIGS.
Nel computo della quota minima di dipendenti sono inclusi i lavoratori con la qualifica di dirigente, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti e, per effetto della riforma, anche i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione, sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
In sintesi, sono da includersi nel calcolo dell’organico: i lavoratori che svolgono prestazione lavorativa presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità, i collaboratori etero-organizzati, i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Dal 1° gennaio 2022, per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa, si ha l’eliminazione del c.d. tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale, con la previsione, invece, di un unico tetto della prestazione pari a quello alto.
Quanto alla compatibilità tra ammortizzatori e lavoro subordinato, la nuova norma prevede che il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, che svolga – nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro – attività di lavoro subordinato di durata superiore ai 6 mesi nonché attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.
Qualora poi, il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Sul fronte delle politiche attive, infine, si rafforza il loro connubio con gli ammortizzatori sociali: in particolare sul versante delle politiche formative, anche grazie ai 5 miliardi di euro del Piano “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) previsti nel PNRR.
Sitografia
www.lavoro.gov.it

